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sabato 25 settembre 2021

Salario minimo: sì, ma a quali condizioni?



L’incontro bolognese della Cgil ha rimesso al centro il tema del salario minimo orario, sul quale, tradizionalmente, e con più di una ragione, i sindacati avevano fatto muro, per il timore di una demolizione della contrattazione collettiva, che nel nostro sistema stabilisce, di fatto, salari minimi per categoria professionale e settore economico, legati alle condizioni specifiche di mercato e concorrenza di tali settori, con un meccanismo che agisce per via negoziale e non legale. Oggi, la nuova apertura di credito da parte del segretario generale della Cgil, seguita a ruota dai principali partiti del centro sinistra, Pd e M5s, impone di analizzare questa proposta più nel merito.

Parafrasando il Manzoni, sul salario minimo si potrebbe usare la frase “adelante, con juicio”. Si riscontra, con un certo grado di tristezza, che il sistema della contrattazione collettiva non riesce più, da solo, ad assicurare una “giusta” retribuzione del lavoro. I motivi sono diversi.

Vi sono diversi fenomeni malsani, ovvero le false cooperative che, oggi, dopo i passi avanti sul Protocollo sulla Sicurezza, sono parzialmente sostituite dalle “false Srl semplificate”, che utilizzano le semplificazioni ed i risparmi di costo introdotti dal Governo Monti per creare imprese esterne al circuito dei controlli sul rispetto del proprio CCNL di appartenenza. Tali imprese, attraverso appalti di manodopera fittizi, società “fantasma” di intermediazione della manodopera che applicano contratti-pirata ed all’abuso della figura del socio-lavoratore, riescono ad eludere gli obblighi retributivi e previdenziali. Si tratta di un fenomeno molto consistente: nel solo 2017, le false Coop e Srl individuate sono state quasi 2.000, per circa 17.000 lavoratori non regolari.  

Poi vi è il fenomeno del caporalato, che in edilizia ed in agricoltura, ma anche in alcuni settori terziari a basso valore aggiunto, raggiunge dimensioni ragguardevoli, non solo al Sud. Secondo Ambrosetti, i lavoratori sottoposti a caporalato, in Italia, sono circa 400.000. Di questi l’80% è straniero, con paghe che oscillano fra i 2 ed i 3 euro all’ora.

Infine, vi è il fenomeno dei “nuovi lavori” (il rider ne è il simbolo e l’esempio), concentrati soprattutto nei servizi alla persona e nella logistica, che non sono coperti da contrattazione collettiva e la cui retribuzione dipende dalla volontà del datore di lavoro. Secondo l’Inps, vi sarebbero 2 milioni di lavoratori che non superano una paga di 6 euro all’ora.

Nell’insieme, il fenomeno della “working poverty”, cioè di chi è in povertà relativa pur avendo un impiego, colpisce, secondo stime aggiornate al 2020 da parte della Etuc, il 12,6% degli occupati italiani, a fronte di cifre più basse in Europa (9,6%). Se pensiamo che uno dei Paesi con la più lunga esperienza di salario minimo, la Francia (che aveva lo SMIG dal 1950 e poi l’attuale SMIC dal 1970) ha solo il 7,4% di working poors (fonte Eurostat), capiamo bene quale possa essere la rilevanza redistributiva potenziale di questo strumento nel nostro Paese, con le sue caratteristiche specifiche di arretratezza salariale.

Nel confermare l’utilità dello strumento in generale, occorre ovviamente sapere che, come sempre, il diavolo è nei dettagli. Molto dipende dal modo e dalla forma in cui il salario minimo viene implementato. Non sono pochi i rischi, come d’altronde la lunghissima esperienza francese ha messo in luce. Nel Paese transalpino, infatti, sono stati notati non pochi effetti distorsivi, anche sotto il profilo redistributivo, oltre che di quello dell’efficienza economica generale. In particolare:

a)       Un salario minimo relativamente alto (in Francia esso è cresciuto del 30% dal 1994 al 2015) schiaccia verso il basso la piramide salariale. Le imprese tendono a recuperare i costi del salario minimo abbassando quelli delle categorie professionali superiori, rendendo la scala retributiva più compatta (l’indice del Gini sul salario disponibile equivalente è del 29,2, in Italia è del 32,8) ma compattandola verso il basso: il salario mediano francese è pari a 22.562 euro, superiore, è vero, ai 17.165 euro italiani, ma nettamente inferiore a quello di Paesi con grado di sviluppo economico analogo e privi di salario minimo – la Svezia ha un salario mediano di 24.700 euro, il Regno Unito di quasi 23.000 euro). Evidentemente, scarse opportunità di crescita salariale scoraggiano l’impegno lavorativo ed hanno effetti deleteri sulla produttività e sull’efficienza di sistema;

b)      Il salario minimo, come conseguenza di quanto sopra, ha una capacità pressoché inesistente di produrre effetti sulle fasce salariali superiori: secondo calcoli dell’Ocse, un rialzo dell’1% dello SMIC produce rialzi salariali dello 0,2% nei decili di salario compresi fra il secondo ed il quinto, e pressoché nessun effetto dal sesto decile in su. Ciò sfata in larga misura la credenza, diffusa, che il salario minimo aiuti i sindacati a spuntare condizioni salariali migliori in sede di negoziazione del CCNL, per i livelli professionali superiori al minimo;

c)       Il salario minimo, soprattutto se in crescita dinamica o attestato su livelli relativamente alti, tende a produrre effetti disgregativi sul mercato del lavoro, generando una selezione avversa per i profili professionali più fragili, cioè quelli meno qualificati, la cui produttività finisce per risultare inferiore a quanto l’impresa paga per lo SMIC. Secondo Laroque e Salanié (2000) un incremento di un punto dello SMIC distruggerebbe 29.000 posti di lavoro prevalentemente dequalificati; secondo Kramarz (2013) l’effetto sarebbe compreso fra i 15.000 ed i 25.000 posti di lavoro.

d)      Tale effetto va però ben delineato: a livello complessivo, non è affatto detto che il salario minimo comporti un calo del numero totale di occupati. La teoria del salario di efficienza di Shapiro e Stiglitz, infatti, prevede una correlazione positiva fra salario e produttività: salari minimi evitano produttività troppo basse ed alimentano la crescita, anche per il tramite dell’effetto sulla domanda aggregata, creando quindi più impieghi. Senza contare che, secondo uno studio del Senato francese, abbinare allo SMIC uno sgravio sui contributi sociali pagati dalle imprese a fronte di un aumento dello SMIC comporta la difesa di almeno 400.000 posti di lavoro. Uno studio del 1993 su due Stati americani, uno dei quali aveva introdotto un salario minimo, ha mostrato effetti occupazionali migliori per lo Stato con il salario minimo (Card, Krueger). 

e)      Il problema risiede a livello più micro, cioè nella composizione interna dello stock di disoccupati. La disoccupazione si può suddividere in quattro componenti: quella ciclica, dovuta a crisi congiunturali, che tende a riassorbirsi con la ripresa, perché comunque costituita da persone qualificate ed occupabili, quella frizionale, generalmente riguardante posizioni professionali qualificate, che trovano facilmente e rapidamente un nuovo impiego; quella volontaria, costituita da persone che potrebbero lavorare e scelgono di non farlo, e quella classica, costituita perlopiù da persone con un livello di qualificazione e di produttività particolarmente modesto e difficili da impiegare. Di fatto, un salario minimo orario non incide sulla disoccupazione ciclica e su quella frizionale, ed anzi, tramite gli effetti di efficienza e di salario può ridurle, specie la prima; ha effetti ambigui sulla disoccupazione volontaria, perché dipende dal livello al quale viene fissato (più alto è più incentiva i disoccupati volontari a cercare un impiego); può avere effetti negativi su quella classica, il cui livello di produttività finisce per essere inferiore al costo complessivo del lavoro. La combinazione di questi effetti, ad un livello aggregato, può ovviamente dare luogo ad aumenti o riduzioni del tasso di disoccupazione, o ad una indifferenza del suo valore. In Francia, laddove esiste un ampio bacino di lavoratori dequalificati, soprattutto immigrati, l’effetto complessivo tende ad essere negativo.

f)        Il salario minimo non è uno strumento di riduzione della povertà per chi non lavora. Può sembrare una ovvietà, ma non lo è, perché delimita bene il campo, anche ideologico, di utilizzo di tale strumento. Uno studio, sempre condotto in Francia, fra percettori dell’equivalente del nostro reddito di cittadinanza (che i francesi chiamano “RMI”) mostra come la scelta di passare dalla condizione di disoccupato percettore dell’RMI, quindi di uno strumento di contrasto alla povertà, a quella di occupato con lo SMIC, consente un guadagno di reddito non superiore al 50% per il 70% dei soggetti. La scelta di passare dal non lavoro (che, soprattutto nel nostro Paese, comporta tempo libero che può anche essere usato per ottenere guadagni in nero) al lavoro “al minimo” significherebbe quindi passare, per una persona sola, da 500 euro a 700-750 euro al mese, un guadagno che potrebbe non essere allettante in cambio del sacrificio del proprio tempo necessario a lavorare.

Fatta quindi la tara agli effetti positivi e negativi del salario minimo, è chiaro che la sua introduzione, in Italia, deve seguire alcune avvertenze specifiche, correlate alla nostra realtà economica e sociale. Le soluzioni “in quota fissa” che spesso circolano (in particolare, un salario minimo di 9 euro all’ora, valore scelto perché è usato come linea di discrimine per la definizione di working poverty) rischiano di essere apodittiche e poco flessibili. Suggerirei quanto segue:

a)       Scegliere con grandissima attenzione il livello di salario minimo, in modo che non sia troppo alto rispetto al salario medio, comportando quindi effetti di schiacciamento della gerarchia salariale e di crescita della disoccupazione classica e dequalificata (in Francia, il rapporto fra SMIC e salario mediano è del 67%, il più alto fra i Paesi europei che hanno tale strumento) e non troppo basso, scoraggiando l’avviamento al lavoro per i percettori di reddito di cittadinanza e creando una trappola della povertà. Il salario mediano del nostro Paese, pari a 1.430 euro netti al mese, potrebbe condurre ad un salario minimo di circa 920-930 euro netti al mese, con un rapporto del 65%, più basso di quello francese, ma sufficientemente alto da indurre un percettore individuale di reddito di cittadinanza a rientrare nel circuito lavorativo. Ciò corrisponderebbe, a tempo pieno con 40 ore settimanali, ad una paga di 5,75 euro netti all’ora (circa 7,07 euro lordi all’ora);

b)      Se il valore approssimativo è quello sopra esposto, il suggerimento è di calibrare tale valore in base al settore/professione: settori privi di contrattazione collettiva, come quello dei rider, dovrebbero avere un salario minimo più alto, in modo da compensare la particolare debolezza di tali categorie di lavoratori, di fatto privi di copertura sindacale. Quelli coperti da contratto collettivo, presumibilmente, potranno spuntare valori salariali superiori, grazie al negoziato sindacale. Anche le categorie che operano in contesti settoriali più dinamici, dove c’è maggior valore aggiunto da spartire, dovrebbero avere, per equità, un salario minimo più alto, riflettente il maggior apporto produttivo fornito (920-930 euro al mese può essere un salario minimo concepibile per un cameriere, meno per un operaio, anche al livello contrattuale minimo, che lavora in una azienda aerospaziale);

c)       Le possibili perdite occupazionali legate alla disoccupazione classica e dequalificata possono essere molto efficacemente contrastate con provvedimenti mirati di riduzione del cuneo contributivo perle imprese: non uno sgravio contributivo universale, che è una cazzata ed un regalo alle imprese, ma uno sgravio mirato soltanto ai lavoratori che percepiscono il salario minimo e vengono assunti a tempo pieno ed indeterminato, di entità crescente al crescere del fabbisogno di formazione e qualificazione professionale degli assunti;

d)      Il salario minimo non può in nessun caso essere una alternativa al contratto collettivo. Da solo, infatti, non garantisce una piramide salariale sufficientemente sviluppata e riflettente il maggior apporto lavorativo. Quindi, esso non può che essere un argine retributivo minimo in un contesto in cui si lavora per potenziare ed allargare il CCNL, anche alle categorie che ne sono prive;

e)      Attenzione va posta anche agli aumenti del salario minimo. Il meccanismo del “coup de pouce” francese, poco razionale e molto legato a congiunture politiche, va superato in nome di un incremento strettamente legato a quello del costo della vita;

f)        Il salario minimo non è uno strumento generale di lotta alla povertà. Non può sostituire il reddito di cittadinanza ed il welfare (sanità pubblica, edilizia popolare, ecc.). Tali strumenti devono essere conservati, perché lavorano su una logica diversa, estranea al mercato del lavoro e legata a diritti di cittadinanza universale che vanno garantiti a tutti i cittadini.

RiRiferimenti: 

E  En marge de la Protection Sociale : le SMIC est-il le salaire minimum institutionnalisant le chômage ? Dossier : L'Europe sociale, Magazine N°530 Décembre 1997 

    Sénat de la République: Les perspectives de retour au plein emploi, 25 septembre 2021 

   Sébastien Grobon, Quels effets du salaire minimum sur le chomage, Regards Croisés sur l'Economie, 1/2013 

   Chauvin V., G. Dupont, É. Heyer, M. Plane et X. Timbeau, 2002, « Le modèle France de l’OFCE. La nouvelle version : e-mod.fr », Revue de l’OFCE, n° 81, avril. 

    D. Card, A. Krueger, Mimimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast Food Industry in New Jersey and Pennsylvania; National Bureau of Economic Research, WP 4509, 1993